OBBLIGHI ESCLUSIVI 

NON DELEGABILI del DATORE DI LAVORO

D.Lgs 81/2008

·     La valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (art. 17, comma 1, lett. a);

·      La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, interno o esterno all’azienda (RSPP) (art. 17, comma 1, lett. b);

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO e DEL DIRIGENTE

D.Lgs 81/2008

Fra i quali:

·        nominare il medico competente;

·    fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

·     prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

·        inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;

·       adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento in ambito di materia della salute e sicurezza dei lavoratori;

·       consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

·       consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste per legge;

·       nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica;

·    aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Ancora Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

·       la natura dei rischi;

·       l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive